Conduzione Attività Piscina
Tre sono gli aspetti fondamentali che concorrono alla gestione:
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La conduzione e direzione: che comprende lo svolgimento delle funzioni di relazione e di coordinamento di tutte le operazioni tecnico-amministrative necessarie all’efficienza dell’impianto (che devono essere assicurate dall’ente gestore).
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L’organizzazione dell’attività sportiva: che deve essere assicurata direttamente dalle società sportive concessionarie e da gruppi esterni con personale proprio, per l’espletamento di tutte le pratiche sportive (gare, manifestazioni, attività organizzate con corsi e con accesso individuale).
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La manutenzione: che deve comprendere tutta la programmazione degli interventi tecnici e funzionali (ordinari – straordinari – migliorativi) per mantenere e migliorare lo stato di efficienza di ogni parte dell’impianto; tali oneri e compiti possono essere suddivisi tra ente concedente ed ente concessionario.
Operando su tali fattori, mirando alla loro ottimizzazione, è possibile ottenere delle ricadute positive sulla gestione di un impianto sportivo, sia in termini di incrementi delle entrate sia in termini di contenimento dei costi gestionali e di conduzione.
In questo breve contributo l’attenzione è stata focalizzata sulla manutenzione, nelle sue varie forme (con l’esemplificazione di alcune “schede tipo” approntate per gli interventi da eseguirsi sui vari impianti, con l’indicazione delle tempistiche) e sull’individuazione di un protocollo di conduzione da attuarsi al fine di prevenire e ridurre i rischi igienico-sanitari propri degli impianti natatori.
La manutenzione viene definita dalla UNI 9910 come combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta; per manutenzione si intendono quindi tutte quelle attività atte a mantenere in efficienza un sistema, un impianto, una costruzione.
Riferimenti normativi:
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D.Lgs. 163/2006 (Nuovo Codice Appalti – De Lise) – il tema della manutenzione è trattato all’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 40 del DPR 554/99 (Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti); in essi si riconosce l’importanza della conservazione e del mantenimento della qualità nel tempo (ciclo di vita utile) prescrivendo l’obbligo di redigere un piano di manutenzione a corredo del progetto esecutivo.
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L’obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza delle persone, è sancito dal D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” ed è stato ribadito dal D. Lgs. 626/94; la mancanza di manutenzione è penalmente sanzionata, anche se non provoca alcun infortunio (reato di pericolo).
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L’obbligo di manutenzione discende indirettamente anche dall’art. 2087 del Codice Civile, il quale prevede all’art. 2043 che il responsabile dell’impianto è tenuto a risarcire chi ha subito danni(risarcimento per fatto illecito). L’obbligo di manutenzione discende inoltre da una serie di disposizioni legislative concernenti attività ed edifici particolari: – attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 577/82 e D.P.R. 37/98); – attività turistico-alberghiere (D.M. 9 aprile 1994); luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento (D.M. 19 agosto 1996); – impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996); – edifici scolastici (D.M. 26 agosto 1992); – Legge n. 46 del 5/3/90 – Norme per la sicurezza degli impianti e regolamento di attuazione del DPR n° 447 del 06 dicembre 1991 (per gli impianti elettrici) Nelle convenzioni di pubblici servizi sportivi, stipulate tra Ente concedente Pubblica Amministrazione ed Ente-Sodalizio Gestore dell’impianto natatorio, viene normalmente prescritto un impegno prefissato degli adempimenti contrattuali nel merito degli interventi manutentivi.
- Vedi: Norme relative alla progettazione e manutenzione degli impianti F.I.N.